Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181).
L'accertamento di compatibilità paesaggistica può essere chiesto per interventi eseguiti dopo l'apposizione del vincolo paesaggistico (accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria) ovvero per interventi edilizi realizzati, senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico in epoca successiva alla loro realizzazione (accertamento di compatibilità paesaggistica postuma).
Approfondimenti
L'accertamento di compatibilità paesaggistico può essere richiesto quando sono stati realizzati lavori:
- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
La realizzazione di lavori senza titolo abilitativo edilizio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico successivamente alla loro realizzazione, non configura un illecito paesaggistico, in questo caso non si applicano le limitazioni e le sanzioni previste per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria.