Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dal 05/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Chiedere la proroga per l'inizio o la fine dei lavori relativi a un permesso di costruire

Chiedere la proroga per l'inizio o la fine dei lavori relativi a un permesso di costruire

Nel permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di fine dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre la data di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Questi termini possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 15). La proroga può essere accordata con provvedimento motivato:

  • considerando la mole dell'opera da realizzare, le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori
  • quando si tratta di opere pubbliche con un finanziamento previsto in più esercizi finanziari.

Se invece non è stata chiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita e quindi occorre ottenere un nuovo permesso di costruire.

Approfondimenti

Proroga per emergenza epidemiologica Covid-19

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29 giugno 2022)  (Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 103, com. 2).

Servizi

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:19.18